Sicurezza
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)
Incarico di Coordinatore della Sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, in fase di Progettazione; il ruolo prevede tutte le attività atte a definire, in fase di progettazione di un’opera, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è un tecnico incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (nel caso di opere pubbliche dal R.U.P.), dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 comma 1 lettera “a” del D. Lgs. n°81/2008.
La nomina del C.S.P. è obbligatoria per tutti i lavori in cui è prevista, in fase progettuale, la presenza di due o più imprese nello stesso cantiere anche non contemporaneamente, inoltre quando contemporaneamente è richiesto il Permesso di Costruire e l’importo dei lavori complessivo è maggiore di 100.000 euro.
Il C.S.P., durante la progettazione dell’opera, redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predispone il Fascicolo Tecnico dell’Opera.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
Incarico di Coordinatore della Sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, in fase di Esecuzione; il ruolo prevede tutte le attività volte a coordinare l’esecuzione di un’opera, conformemente a quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.P.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è un tecnico incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (nel caso di opere pubbliche dal R.U.P.), dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D. Lgs. n°81/2008.
Il C.S.E. ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase realizzativa, con attività di coordinamento di vario genere che si possono suddividere in: attività preliminari (che precedono la consegna dei lavori, ad esempio riunioni prelimanari, verifica dei P.O.S., verifica subappalti, ecc.), attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza, aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC), attività straordinarie (contestazioni scritte, segnalazioni, ecc.), verifica delle parti generali del P.S.C. e verifica dei P.O.S, aggiornamento del Fascicolo Tecnico dell’Opera.
Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)
Consulenza e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), documento in carico al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art.96 comma 1 lettera “g” del D. Lgs. n°81/2008.
Esso va considerato come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) ed al quale deve essere coerente (art. 97 comma 3 lettera “b” del D. Lgs. n°81/2008).
Il P.O.S. concerne le scelte autonome delle imprese esecutrici e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori e deve essere redatto anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa.
In caso di lavori con più imprese coinvolte nell’esecuzione, la consegna del P.O.S. deve essere effettuata, al C.S.E., prima dell’inizio dei lavori, che verifica il documento e ne da ufficiale approvazione, autorizzando l’impresa esecutrice all’accesso nel cantiere.
In caso di lavori con una unica impresa coinvolta, che non prevedono la nomina di coordinatori, il P.O.S. deve essere comunque redatto e custodito in cantiere.